Durante la prima settimana di Aprile è stato approvato in Consiglio dei Ministri il Disegno di Legge sulla revisione del Codice Proprietà Industriale (CPI): si è discusso di 31 articoli suddivisi in tre capi (il “rafforzamento della competitività del sistema paese e protezione della proprietà industriale”, la “semplificazione amministrativa e digitalizzazione delle procedure” e le “norme di coordinamento ed adeguamento”). Si registra quindi la presenza di un complessivo intervento a tutela della proprietà industriale volto all’incremento della competitività tecnologica e digitale delle imprese e dei centri di ricerca nazionali, semplificando le conoscenze-base e la diffusione del sistema di protezione di brevetti per far si che vengano incentivati investimenti tecnologici delle invenzioni sia nel mondo della ricerca che in quello della produzione e distribuzione.

Il DDL ha ad oggetto la proprietà industriale che ha recentemente interessato lo scenario italiano e sovranazionale: nel novembre del 2020 è stato prodotto il Piano di azione della Commissione UE, volto a “sfruttare al meglio il potenziale innovativo per sostenere la ripresa e la resilienza dell’UE” grazie al quale sono state elaborate le Linee di intervento strategiche sulla proprietà industriale per il triennio 2021-2023. Queste si considerano il primo provvedimento di attuazione in Italia del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Dunque il disegno di legge potrebbe potenzialmente iniziare a costituire le prime basi di tale Piano strategico di riforma della proprietà industriale.

Ciò che si delinea nel disegno di legge di revisione del Codice di proprietà industriale, si inquadra all’interno del Piano strategico di riforma del sistema della proprietà industriale. Il ministro dello sviluppo economico Giancarlo Giorgetti ha ribadito che “con l’approvazione di questo provvedimento si raggiunge un’altra importante tappa dell’azione del Governo e del Mise per promuovere la cultura dell’innovazione e degli strumenti a difesa dei diritti di proprietà industriale che, attraverso la protezione delle idee e delle invenzioni, assicurano alle imprese del made in Italy un importante vantaggio competitivo sui mercati”.

Dunque l’Italia rimane, oggi, tra i paesi europei all’avanguardia, grazie altresì alla realizzazione del Piano d’azione sulla proprietà intellettuale volto a sostenere la ripresa e la resilienza e con notizia pervenuta il 7 aprile 2022 il MISE informa della partenza dell’iter parlamentare del DDL sul codice della proprietà industriale.

Tra le novità introdotte con la revisione del Codice si registrano:

· una maggiore semplificazione e digitalizzazione nelle procedure amministrative dinanzi all’Uibm,

· la protezione temporanea di disegni e modelli nell’ambito delle fiere,

· la possibilità di posticipare il pagamento delle tasse brevettuali riconoscendo la protezione fin dalla data di presentazione della domanda, il rafforzamento del controllo preventivo sulle domande di brevetto utili per la difesa dello Stato

· il rafforzamento della tutela delle indicazioni geografiche e denominazioni di origine dei prodotti rispetto a fenomeni imitativi.

Malgrado il disegno di legge debba ancora essere sottoposto all’esame del Parlamento, si può tentare una breve e concisa analisi dei punti più importanti: in primo luogo si osserva che la riforma si fonda su tre diverse direttrici che convergono nel comune intento di perseguire determinate finalità e, tra le modifiche al Codice della proprietà industriale, se ne rinvengono alcune volte a incrementare la competitività del Paese e la protezione della proprietà industriale (Capo I), altre destinate alla semplificazione amministrativa e alla digitalizzazione delle procedure (Capo II) e, infine vi sono le norme di coordinamento e adeguamento (Capo III).

Appaiono importanti le nuove previsioni del Capo I il cui articolo 1, a modifica dell’articolo 14, comma 1, lettera b) C.P.I., che ha introdotto l’esclusione della registrazione di marchi che possono risultare evocativi, usurpativi o imitativi di indicazioni geografiche e denominazioni di origine protetta (armonizzando le tutele e riconoscendo l’importanza dei marchi che valorizzano il nostro territorio). Si rileva altresì l’introduzione, ai sensi dell’articolo 2 del DDL, dell’articolo 34-bis C.P.I. che sancisce la possibilità di richiedere la protezione temporanea di disegni e modelli presentati in fiere e manifestazioni espositive (così si da attuazione all’articolo 11 della Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale del 1883: la ratio della norma tende a incentivare la correttezza delle pratiche professionali sul mercato).

Infine si cita l’azione di semplificazione amministrativa e di digitalizzazione delle procedure realizzata dal disegno di legge: l’intenzione è quella di reagire al modo in cui la rivoluzione digitale sta travolgendo la società, incentivando sia utenti che operatori alla partecipazione attiva, nel contesto della crescita industriale del Paese.