Con decisione dello scorso 27 ottobre 2021, l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) ha irrogato una sanzione amministrativa di 10 milioni di euro (l’importo massimo possibile) nei confronti di Apple per violazione del Codice del Consumo, e più precisamente per pratiche commerciali ingannevoli e aggressive. A tal proposito, le pratiche commerciali contestate erano le seguenti:

A) I messaggi promozionali di Apple che evidenziavano l’impermeabilità dell’iPhone a determinate profondità e per un certo periodo di tempo (variabile in relazione ai diversi modelli), talvolta accompagnati da una liberatoria che specificava che i danni causati da liquidi e i costi di assistenza tecnica relativi erano comunque non coperti da garanzia;

B) Il rifiuto di Apple di fornire ai consumatori un servizio di garanzia per danni causati da liquidi.

Relativamente alla pratica A), l’AGCM aveva sostenuto che i messaggi pubblicitari di Apple accompagnati dall’indicazione della profondità massima e della durata dell’immersione esaltavano in modo fuorviante la caratteristica di impermeabilità, perché tale caratteristica non si riferiva in realtà all’uso quotidiano e continuativo del dispositivi e induceva in modo fuorviante il consumatore a ritenere che i prodotti potessero non solo essere a contatto con l’acqua, ma anche resistere alle immersioni.

Secondo Apple, tuttavia, i suddetti messaggi promozionali non suggerivano in alcun modo che i prodotti potessero resistere a immersioni prolungate o intenzionali in situazioni come il nuoto o le immersioni subacquee, né che fossero impermeabili. Al contrario, la specificazione del grado di impermeabilità era da intendersi come mero dato tecnico relativo all’esito delle prove di laboratorio in cui tali capacità erano state misurate.

L’AGCM ha tuttavia concluso che la diffusione da parte di Apple di immagini pubblicitarie raffiguranti i dispositivi immersi o colpiti da potenti getti d’acqua, nonché la quasi totale mancanza di specifiche che il livello di impermeabilità si riferisse all’utilizzo degli smartphone nelle stesse condizioni in cui il test era stato effettuato, portava i consumatori a percepire il dispositivo come impermeabile e, quindi, costituiva un messaggio pubblicitario fuorviante.

Peraltro, secondo l’Autorità, anche l’esclusione dalla garanzia del danno ai prodotti causato da liquidi costituiva una pratica ingannevole: da un lato, infatti, non riusciva a restringere ambito e limiti della caratteristica ampiamente sottolineata di resistenza all’acqua; dall’altro, ha ingannato i consumatori sulla possibilità di esercitare il diritto alla sostituzione o al rimborso ex art. 130 Codice del Consumo. In particolare, tale pratica ingannevole derivava dal fatto che non era stato chiarito che la limitazione della garanzia fosse riferita esclusivamente alla garanzia convenzionale e tale specificazione non sempre era esposta nelle comunicazioni pubblicitarie e, ove esposta, non era facilmente leggibile/accessibile.

Al riguardo Apple ha sostenuto che l’esclusione della garanzia riguardava la garanzia “aggiuntiva” di natura commerciale (o “convenzionale”) disciplinata dall’articolo 133 del Codice del Consumo, che non riguardava i diritti inalienabili del consumatore e consentiva pertanto professionista di escluderne, come nel caso di specie, determinate categorie di danno, ferma restando la cd garanzia legale di cui agli artt. 128 e ss. del Codice del Consumo. Secondo l’AGCM, però, tale distinzione tra garanzia convenzionale e legale – non precisata nemmeno al consumatore – non aveva in questo caso rilevanza: i documenti acquisiti nel corso del procedimento, infatti, hanno chiaramente dimostrato che Apple si era rifiutata di fornire assistenza ai clienti in caso di danneggiamento dei prodotti derivanti da liquidi e, quindi, con la garanzia legale (ed inalienabile) di cui agli artt. 128 e ss. del Codice del Consumo.