La rete europea dei Garanti per la protezione dei dati personali rappresenta il cardine della governance del Regolamento generale sulla protezione dei dati, concepita per superare la frammentazione normativa e assicurare uniformità di tutela in tutto lo spazio giuridico europeo. Il GDPR, recependo le esperienze sviluppate in Europa negli ultimi vent’anni, ha sostituito la Direttiva 95/46/CE con un regolamento direttamente applicabile in tutti gli Stati membri, garantendo così una disciplina omogenea e vincolante che tutela la protezione dei dati come diritto fondamentale, sancito dagli articoli 8 della Carta dei Diritti Fondamentali e 16 TFUE, e favorisce la libera circolazione dei dati nel mercato interno.

La scelta del regolamento ha avuto una motivazione formale e una sostanziale. Formalmente, si è optato per un atto di portata generale, che riducesse le discrepanze tra legislazioni nazionali e garantisse certezza giuridica; sostanzialmente, la crescente digitalizzazione, l’assenza di confini nel web e l’emergere di piattaforme globali come social network e motori di ricerca hanno reso necessario un meccanismo che assicurasse coerenza e applicazione uniforme delle norme in un contesto transnazionale. In tale ottica, il legislatore europeo ha istituito un sistema multilivello, coordinato e cooperativo, composto dalle autorità nazionali di controllo, dal Comitato europeo per la protezione dei dati (ossia “European Data Protection Board”, noto come EDPB) e dal Garante europeo della protezione dei dati (ossia GEPD o altresì EDPS). Le autorità nazionali indipendenti costituiscono la prima linea di tutela. Esse vigilano sull’attuazione del Regolamento nei rispettivi Stati membri, esercitando poteri di indagine, correttivi, consultivi e sanzionatori, secondo quanto stabilito dagli articoli 51, 55, 58 e 83 GDPR. La normativa prevede strumenti specifici per il trattamento transfrontaliero dei dati: in tali casi, la cosiddetta Autorità capofila coordina le decisioni con le altre autorità coinvolte, garantendo omogeneità applicativa e certezza del diritto. Lo stabilimento principale del titolare del trattamento determina la competenza dell’autorità capofila; in situazioni complesse o in caso di contestazioni, il Comitato europeo interviene per risolvere le controversie.

Il Comitato europeo, dotato di personalità giuridica e composto dai rappresentanti delle autorità nazionali, del Garante europeo e di osservatori della Commissione e dei paesi EEA, svolge funzioni di nomofilachia e coordinamento. Attraverso strumenti come pareri obbligatori o discrezionali (art. 64), decisioni vincolanti (art. 65) e orientamenti generali (art. 70), assicura l’uniforme interpretazione e applicazione del Regolamento. Il Comitato, inoltre, può agire d’urgenza (art. 66) per tutelare i diritti degli interessati, adottando misure provvisorie o richiedendo decisioni accelerate, ove ricorrano rischi immediati per i dati personali.

Il GEPD, autorità indipendente istituita dal Regolamento (CE) 45/2001 e disciplinata dal Regolamento (UE) 2018/1725, ha il compito di vigilare sul rispetto delle norme da parte delle istituzioni dell’UE, promuovendo coerenza e protezione dei dati all’interno delle amministrazioni comunitarie e collaborando con le autorità nazionali e il Comitato europeo. Il GDPR prevede inoltre meccanismi di cooperazione multilivello tra le autorità, finalizzati a evitare decisioni difformi. Tra questi vi sono il meccanismo “one stop shop”, che centralizza la gestione dei trattamenti transfrontalieri nell’Autorità capofila, l’assistenza reciproca (art. 61) e le operazioni congiunte (art. 62), strumenti che assicurano scambio di informazioni, ispezioni condivise e interventi coordinati. Qualora non si raggiunga una soluzione condivisa, interviene il meccanismo di coerenza (art. 63), gestito dal Comitato, per dirimere le controversie e garantire applicazione uniforme della disciplina in tutta l’Unione.

Nonostante l’efficacia complessiva del sistema, emergono criticità legate alla frammentazione delle procedure nazionali, all’onere amministrativo per le imprese e alla complessità nella determinazione della Autorità capofila, soprattutto in casi transfrontalieri complessi o borderline. Tali limiti suggeriscono la necessità di interventi di armonizzazione e semplificazione, volti a rafforzare il coordinamento tra le autorità e la certezza giuridica, favorendo lo sviluppo del mercato digitale europeo e la tutela effettiva dei diritti degli interessati. In conclusione, la rete europea dei Garanti costituisce un sistema articolato di governance multilivello, volto a garantire coerenza, uniformità e efficacia nell’applicazione del GDPR, attraverso la cooperazione tra autorità nazionali, il coordinamento da parte del Comitato europeo e la vigilanza specifica del GEPD, ponendosi come pilastro fondamentale della protezione dei dati personali nell’Unione europea.