Da lunedì 6 dicembre 2021 è entrato in vigore il Super Green Pass, ossia la certificazione “rafforzata” rilasciata solo ai vaccinati e guariti dal Covid-19.  La “certificazione verde” proveniente da Super Green è stato approvata il 24 novembre dal Consiglio dei ministri e il decreto è stato pubblicato il 27 in Gazzetta Ufficiale. Il pass è destinato esclusivamente a chi è vaccinato o guarito dal Covid-19. È valido per 9 mesi dall’ultima dose ricevuta. Questo nuovo pass non deve essere scaricato: chi ha già il pass verde “base” in quanto vaccinato o guarito sarà già valido automaticamente, valorizzato come “Super Green Pass”.

Il Super Green pass stabilisce infatti un diverso tracciato di regole per i vaccinati o guariti e per chi invece non è vaccinato e potrà continuare ad ottenere il green pass “di base” con tampone negativo (valido per 72 ore, nel caso molecolare, o 48 ore, se antigenico).

Al contempo, il Garante Privacy ha approvato la disciplina applicabile alle nuove modalità per quel riguarda l’utilizzo del Super Green Pass da parte delle aziende: a tal proposito, i datori di lavoro hanno il dovere di effettuare controlli periodici sulla validità delle certificazioni presentate dai lavoratori, al fine, altresì di poter adottare specifiche misure di protezione per le informazioni aggiuntive contenute nel documento.

È opportuno far riferimento, dunque, al provvedimento n. 430 del 13 dicembre 2021, attraverso il quale il Garante ha espresso, in via d’urgenza, parere favorevole sullo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri che aggiorna le disposizioni relative ai Green Pass e agli obblighi vaccinali per alcune categorie di lavoratori (ossia il personale scolastico, il personale del comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico, della polizia locale, degli organismi della legge n. 124 del 2007, il personale delle strutture sanitarie di cui all’art. 8-ter del decreto legislativo n. 502/1992, ed infine al personale degli Istituti penitenziari – “personale che svolge a qualsiasi titolo la propria attività lavorativa alle dirette dipendenze del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria o del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità, all’interno degli istituti penitenziari per adulti e minori”).

Il parere “favorevole” prende forma dalla valutazione del fatto che, allo stato attuale della situazione epidemiologica Covid-19, l’insieme delle misure, adottate anche a seguito delle interlocuzioni con il Ministero della salute, sono conformi al principio di liceità e alla disciplina relativa alla protezione dei dati personali. Si pone attenzione alla revoca delle certificazioni verdi, in caso di contagio sopravvenuto, tramite una procedura che prevede anche che l’interessato venga informato, utilizzando i dati di contatto dallo stesso forniti, prevedendo inoltre che i soggetti tenuti alla verifica del possesso delle certificazioni verdi vengano specificamente istruiti sulla possibilità di utilizzare la modalità “rafforzata” unicamente nei casi in cui lo richieda la normativa vigente.

Si fa espresso riferimento ai luoghi di lavoro, osservando complessivamente che i datori “(…) dovranno effettuare controlli periodici sulla validità delle certificazioni verdi consegnate dai lavoratori. […]. Nei casi in cui il lavoratore si avvalga della facoltà di consegnare la certificazione verde al datore di lavoro, quest’ultimo è comunque tenuto a effettuare il regolare controllo sulla perdurante validità, mediante lettura del QR code della copia in suo possesso attraverso l’app VerificaC19 o mediante le previste modalità automatizzate”.