Il tema della presenza dei minori sui social network sta assumendo, in Italia come a livello internazionale, un rilievo sempre maggiore, alimentando dibattiti pubblici e iniziative legislative volte a proteggerli dai rischi della navigazione online e dal potere persuasivo delle piattaforme digitali. Tuttavia, una parte significativa della discussione sembra trascurare un dato già acquisito nel nostro ordinamento: secondo il diritto italiano, un minore non può iscriversi autonomamente a un social network senza il consenso di chi esercita la responsabilità genitoriale.

Il nodo centrale della questione riguarda la capacità di agire disciplinata dal diritto civile. L’iscrizione a un social network non costituisce infatti un mero atto ludico, ma implica la conclusione di un contratto, rappresentato dall’accettazione dei termini e delle condizioni di servizio della piattaforma. Per la valida stipulazione di un contratto è, in linea generale, necessario aver raggiunto la maggiore età. I minori possono agire autonomamente solo per atti di modico valore; tuttavia, i dati personali oggi possiedono un valore economico, reputazionale e identitario che supera di gran lunga quello di un bene materiale, soprattutto alla luce delle possibilità di profilazione e degli sviluppi dell’intelligenza artificiale. Ne deriva che l’adesione a un social network difficilmente può essere qualificata come atto di modico valore, con la conseguenza che la validità dei contratti conclusi da minorenni appare quantomeno problematica.

A livello europeo, il GDPR introduce una disciplina specifica in materia di trattamento dei dati personali dei minori, stabilendo che il consenso può essere espresso autonomamente a partire dai sedici anni, con facoltà per gli Stati membri di abbassare tale soglia fino ai tredici anni. L’Italia ha fissato questo limite a quattordici anni. Tuttavia, il regolamento si applica esclusivamente al trattamento dei dati personali e non alla conclusione del contratto che consente l’accesso al servizio. Si determina così un’apparente incoerenza: il minore può essere considerato idoneo a prestare un consenso informato per trattamenti anche complessi, ma non necessariamente a stipulare autonomamente il contratto che ne costituisce il presupposto.

Questa tensione evidenzia la complessità del quadro normativo. Dal punto di vista civilistico, la volontà del minore si esprime in un unico atto di adesione, che comprende sia l’accettazione del contratto sia il consenso al trattamento dei dati. Il legislatore europeo, invece, ha voluto distinguere nettamente i due profili, richiedendo che il consenso al trattamento sia libero, specifico e separato rispetto all’accettazione delle condizioni contrattuali. Ne deriva una coesistenza non sempre armonica tra disciplina nazionale ed europea, che rende incerta la valutazione della liceità dell’accesso dei minori ai social network.

A ciò si aggiunge un ulteriore elemento di criticità: le principali piattaforme digitali fissano generalmente a tredici anni l’età minima per l’iscrizione, in conformità alla normativa statunitense. Questa divergenza rispetto alla disciplina italiana ed europea favorisce prassi diffuse ma non sempre conformi al diritto interno, rendendo ancora più evidente la necessità di rafforzare la consapevolezza digitale sia dei genitori sia dei minori.

Le più recenti proposte legislative italiane si muovono lungo due direttrici principali: da un lato, rafforzare i limiti di età e i meccanismi di consenso genitoriale; dall’altro, intervenire sul funzionamento delle piattaforme, regolando aspetti quali il design, la profilazione e gli algoritmi, al fine di ridurre i rischi di dipendenza e gli effetti negativi sullo sviluppo psicofisico dei giovani utenti.

In conclusione, la questione della presenza dei minori sui social network non può essere affrontata esclusivamente attraverso l’introduzione di nuovi divieti. È necessario, piuttosto, garantire l’effettiva applicazione delle norme già esistenti, promuovere una solida educazione digitale e costruire un equilibrio tra libertà, tutela dei dati personali e protezione dell’interesse del minore. Solo così sarà possibile affrontare in modo consapevole un fenomeno che, pur apparendo spesso come un semplice intrattenimento, produce effetti giuridici e sociali di notevole complessità.