Introduzione

La pandemia ha stravolto anche l’attività a cui la figura dell’avvocato è immediatamente associata, ovvero quella processuale. Già prima della pandemia, in alcuni ambiti, era stato attivato il processo civile telematico, con l’obiettivo di accelerare le procedure di udienza e cercare di ridurre mole e tempi dei processi. Ma oggi, per evitare di aggravare ancora di più la situazione dei nostri tribunali, anche una procedura codificata come quella del processo deve necessariamente aprirsi alle novità e alle opportunità che la tecnologia offre, in primo luogo per rispondere alla domanda di giustizia che i cittadini hanno quando si rivolgono ai tribunali.

Prima di cercare di illustrare quali sono concretamente le nuove disposizioni in materia di attività processuale, va sottolineato che i vari ambiti di diritto, e quindi le varie tipologie di attività processuale, partivano da posizioni molto diverse: ad esempio il processo civile telematico, con il deposito degli atti via pec, era ormai una pratica quotidiana per gli avvocati civilisti ben prima dell’inizio della pandemia, mentre il processo penale ha visto solo in questi giorni l’applicazione di analoghe disposizioni.

Questo articolo sarà dedicato al processo civile, nei prossimi analizzeremo le novità delle altre procedure disciplinate dall’ordinamento giuridico italiano.

Il Processo civile

L’ultima normativa, in ordine di tempo, sullo svolgimento delle udienze civile è il decreto legge 30 aprile 2020, n.28 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 111 del 30 aprile 2020) entrato in vigore il primo maggio, il quale, tra l’altro, ha modificato alcune norme entrate in vigore durante il periodo del lock down.

Nello specifico il legislatore, quanto alla celebrazione dei processi civili, ha disposto che tutte le udienze calendarizzate dall’11 maggio 2020 fino al 31 luglio 2020 dovranno svolgersi con modalità tali da assicurare il rispetto dei principi di sicurezza sanitaria per contenere gli effetti della pandemia, secondo i seguenti criteri di massima:

– Svolgimento in videoconferenza delle udienze che prevedano la sola presenza di parti, difensori e ausiliari del giudice. Ciò significa che non potranno svolgersi da remoto le udienze istruttorie e quindi quelle per l’audizione dei testi. Per queste udienze è comunque prevista la presenza del magistrato all’interno degli uffici giudiziari.

– Svolgimento in forma scritta delle udienze che prevedano la sola presenza dei difensori;

– Svolgimento in persona delle udienze in cui sia richiesta la presenza di soggetti ulteriori (quali testimoni, terzi, consulenti, etc.), individuando specifiche regole di comportamento da adottare al fine di garantire la sicurezza sanitaria di tutti i presenti, ivi compreso il c.d. distanziamento sociale.

Il Consiglio Superiore della Magistratura, il Consiglio Nazionale Forense e la Direzione Generale per i Sistemi Informativi Automatizzati del Ministero della Giustizia, al fine di scongiurare il nascere di soluzioni organizzative diverse nei diversi uffici giudiziari per la regolamentazione di quanto previsto dal decreto, hanno sottoscritto una proposta di protocollo così da offrire una cornice di riferimento uniforme per i protocolli da assumersi in sede locale, per la durata del periodo emergenziale.

Lo svolgimento delle udienze civili mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte

L’ art. 83, comma 7, lett. h, decreto legge n. 18/2020, come modificato dal D.L. n. 28/2020, prevede lo svolgimento delle udienze civili, che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, e la successiva adozione fuori udienza del provvedimento del giudice.

Questo significa che sarà possibile celebrare in questo modo le udienze:

– di prima comparizione delle parti;

– di decisione sui mezzi istruttori;

– di precisazione delle conclusioni;

– per discussione e decisione della causa;

– di correzione di omissioni ed errori materiali presenti nelle sentenze

Nella norma si precisa che le note scritte debbano essere comunicate alla controparte mediante lo scambio e il deposito in telematico. A tal proposito, posto che le note si depositeranno solo telematicamente e che la parti hanno accesso continuo al fascicolo informatico, lo scambio possa ritenersi effettivamente eseguito nel momento stesso della presenza delle note all’interno del fascicolo informatico del procedimento.

Le udienze celebrate da remoto

La convocazione delle parti all’udienza da remoto avviene tramite la comunicazione di indirizzo telematico attraverso il quale giungere nell’aula di udienza virtuale, almeno sette giorni prima dell’udienza.

All’udienza, al momento della dichiarazione di identità dei procuratori, tutti i partecipanti dovranno avere attivata la funzione video e verificare che il microfono sia acceso.
È’ assolutamente vietata la registrazione dell’udienza.
È consentita la produzione in udienza dei documenti di cui non sia stato possibile il precedente mediante deposito telematico, mediante di strumenti di condivisione dello schermo – sempre se autorizzato espressamente dal giudice -, tuttavia questa modalità avrà il valore della mera esibizione, con conseguente necessità di regolarizzare successivamente il deposito nel rispetto della normativa sul PCT.

Al termine dell’udienza il giudice inviterà i procuratori delle parti a dichiarare a verbale di aver partecipato effettivamente all’udienza nel rispetto del contraddittorio e ad attestare che lo svolgimento dell’udienza stessa mediante l’applicativo è avvenuto regolarmente e darà lettura del verbale di udienza, eventualmente anche tramite la condivisione della finestra del redattore del verbale in consolle nel corso dell’udienza stessa.

Nel caso in cui fosse necessario assumere provvedimenti decisori da prendere in camera di consiglio, il giudice interromperà il collegamento sospendendo l’udienza da remoto, indicando, con l’accordo dei procuratori delle parti, l’ora della prosecuzione dell’udienza da remoto tramite l’uso dell’applicativo per la lettura del dispositivo.

Le novità per il procedimento dinanzi alla Corte di Cassazione

il D.L. 28/2020, con la sua conversione in legge, ha anche apportato novità al procedimento dinanzi alla Corte di Cassazione, introducendo il deposito telematico degli atti e dei documenti, mentre al momento non sono state previste novità circa le modalità di svolgimento delle udienze.

La norma introdotta non tuttavia obbligatorio il deposito telematico presso la cancelleria della Suprema Corte, ma prevede solo la possibilità che lo stesso avvenga attraverso l’utilizzo dello strumento informatico. Inoltre, tale facoltà sarà consentita solo fino al 31 luglio 2020, e invero non appare chiaro il motivo di tale decisione, considerato che ormai il deposito di atti e documenti dinanzi alle corti di grado inferiore è gestito in via telematica, e la notifica a mezzo posta rimane possibile solamente in seconda battuta.

In ogni caso ad oggi non risulta ancora possibile il deposito telematico presso la Cassazione, forse perché non sono ancora stati completati tutti i passaggi di conformità delle attrezzature informatiche.

 

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