L’entrata in vigore di una nuova fase applicativa dell’AI Act segna un passaggio significativo nel processo di regolamentazione europea dell’intelligenza artificiale. A partire dal 2 agosto 2026, infatti, diventano efficaci alcune delle disposizioni più rilevanti del regolamento, sebbene non l’intero impianto normativo. La disciplina segue infatti un’applicazione graduale, che distingue tra obblighi immediatamente operativi e disposizioni la cui efficacia è stata rinviata agli anni successivi. Questa scelta risponde all’esigenza di consentire a imprese, pubbliche amministrazioni e sviluppatori di adeguarsi progressivamente ai nuovi requisiti, senza rallentare l’innovazione tecnologica. Di conseguenza, mentre gli obblighi relativi ai sistemi di intelligenza artificiale classificati come ad alto rischio entreranno pienamente in vigore solo tra il 2027 e il 2028, dal 2 agosto 2026 acquistano efficacia tutte le norme concernenti la trasparenza, la governance e il sistema sanzionatorio. Si tratta di un cambiamento destinato a incidere concretamente sull’organizzazione delle imprese e sul modo in cui i sistemi di IA vengono progettati, utilizzati e presentati agli utenti.
Tra gli obblighi immediatamente applicabili assumono particolare rilievo quelli previsti dall’art. 50 dell’AI Act, dedicato alla trasparenza nei confronti del pubblico. Chi interagisce con un chatbot, un assistente virtuale o qualsiasi altro sistema automatizzato deve essere posto nelle condizioni di comprendere chiaramente che il proprio interlocutore è un sistema di intelligenza artificiale, salvo che tale circostanza risulti già evidente dal contesto. La finalità della norma è quella di garantire un’interazione consapevole, evitando che gli utenti vengano indotti a credere di comunicare con una persona fisica e assicurando così maggiore correttezza nella raccolta di informazioni, preferenze, consensi e dati personali. Analoghi obblighi riguardano i contenuti generati o modificati mediante intelligenza artificiale. I fornitori di tali sistemi devono adottare strumenti tecnici che consentano di identificarne l’origine artificiale, mentre coloro che diffondono contenuti manipolati, in particolare i cosiddetti deepfake, sono tenuti a informare chiaramente il pubblico della loro natura sintetica, salvo alcune eccezioni previste per opere satiriche o manifestamente artistiche. Una disciplina specifica interessa inoltre i testi destinati all’informazione su temi di interesse generale: l’origine artificiale deve essere dichiarata, a meno che il contenuto non sia stato oggetto di un effettivo controllo editoriale da parte di un soggetto responsabile della pubblicazione.
Gli obblighi di trasparenza si estendono anche ai sistemi di riconoscimento delle emozioni e di categorizzazione biometrica utilizzati nei luoghi di lavoro, nelle scuole, nei servizi di sicurezza o nella selezione del personale, imponendo che le persone interessate siano preventivamente informate del loro utilizzo, ferma restando l’applicazione delle disposizioni del GDPR. Per le imprese ciò comporta la necessità di effettuare un censimento dei sistemi di intelligenza artificiale già presenti all’interno dell’organizzazione, verificandone l’impiego non soltanto nei reparti informatici, ma anche nelle diverse funzioni aziendali, quali marketing, risorse umane, assistenza clienti, produzione e gestione documentale. Contestualmente diventano operative le sanzioni previste dal regolamento, che possono raggiungere importi particolarmente elevati, nonché i poteri di vigilanza attribuiti alla Commissione europea nei confronti dei fornitori di modelli di intelligenza artificiale per finalità generali.
Rimane invece differita l’applicazione della disciplina relativa ai sistemi ad alto rischio: gli obblighi concernenti la valutazione della conformità, la gestione della qualità, la sorveglianza umana e il controllo degli incidenti saranno applicabili dal 2 dicembre 2027 per i sistemi individuati nell’Allegato III e dal 2 agosto 2028 per quelli incorporati in prodotti già soggetti ad altre normative europee, come dispositivi medici e macchinari. Il rinvio, tuttavia, non esonera le imprese dal rispetto delle altre disposizioni già vigenti, quali quelle in materia di protezione dei dati personali, diritto del lavoro e responsabilità contrattuale. L’adeguamento all’AI Act richiede pertanto un vero e proprio sistema di governance dell’intelligenza artificiale, che coinvolga gli organi amministrativi nella definizione di procedure interne, nell’aggiornamento dei contratti con i fornitori, nella verbalizzazione delle decisioni, nella gestione dei rischi e nella predisposizione di controlli idonei a garantire un utilizzo conforme delle tecnologie di IA.
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